Abbiamo scelto di affrontare un tema pratico che potrà essere utile a molti di voi. Riposo e giorni di congedo durante un trattamento di PMA: sono concessi dalla legge? La risposta è sì.
Nonostante il ricorso alla Procreazione Medicalmente Assistita non rientri nei termini dell’aspettativa retribuita da lavoro e non costituisca di per sé una malattia nel senso comune del termine, viene dall’Inps assimilata ad una malattia e viene quindi concesso alla coppia che ha intrapreso questo percorso di beneficiare dell’assenza retribuita dal lavoro.
Si ha infatti diritto a tre settimane di malattia retribuita (nello specifico 21 giorni): una settimana prima del transfer (trasferimento dell’embrione nell’utero) e due settimane dopo il transfer. Ovviamente, sono considerati malattia anche i giorni di ricovero in day hospital. Per avvalersene si deve richiedere l’astensione da lavoro motivata da fecondazione assistita come cura dell’infertilità.
La procedura burocratica è la seguente: la clinica presso cui si effettua il trattamento è tenuta a rilasciare il certificato di infertilità e di fecondazione assistita per le giornate di ricovero in day hospital. Questo certificato verrà rilasciato in 3 copie: per i pazienti, per il datore di lavoro e per l’Inps.
Per i giorni di assenza prericovero e post dimissione ci si può rivolgere al medico di medicina generale, che rilascerà il certificato di malattia con diagnosi “cure per fertilità e fecondazione assistita secondo circolare Inps 7412, 4 marzo 2005”. Questo certificato verrà inviato direttamente per via telematica all’Inps e verrà rilasciata alla paziente una copia per il datore di lavoro. Mentre per l’Inps il certificato deve contenere sia la diagnosi sia la prognosi, al datore di lavoro servirà solo il certificato con la prognosi (quindi i giorni di assenza). In particolare, per i ricoveri in day hospital (pick up e transfer) servirà il certificato di ricovero rilasciato dalla clinica; le giornate successive alle dimissioni (massimo 2 settimane) richiederanno il certificato del medico curante. Ugualmente, anche l’eventuale settimana di assenza per malattia prericovero per fecondazione necessiterà di certificato del medico di medicina generale.
Come recita infatti la circolare 7412 del 4 marzo 2005 “Le pratiche di procreazione assistita, pur non potendosi considerare “malattia” in senso classico, devono essere ad essa assimilate. Infatti, il periodo di riposo di solito prescritto è finalizzato ad un adeguato impianto dell’embrione in utero, perché è ridotto:il rischio di ipercontrattilità del miometrio che potrebbe essere facilitata dagli sforzi, talvolta anche minimi.
Il livello di stress che – secondo le ipotesi scientifiche più accreditate – sappiamo essere correlato ad anomale oscillazioni cicliche ormonali, con incremento del rischio di insuccesso della tecnica di procreazione assistita. Quindi, saranno accettate ai fini della loro indennizzabilità, le giornate di ricovero e quelle successive alla dimissione, prescritte dallo specialista e necessarie per un sicuro impianto dell’embrione: mediamente, appaiono congrue due settimane dopo il trasferimento dell’embrione nell’utero”. E inoltre “Per quello che riguarda i controlli ecografici ed ematici quotidiani, si farà ricorso ad altri istituti contrattuali (permessi orari), ad eccezione di fattispecie particolari che possano integrare la necessità medico legale di un riposo anche antecedente la fecondazione assistita, valutabile nel caso concreto e, approssimativamente, in una settimana”. La circolare fa poi un riferimento “Ove vengano effettuate tecniche di procreazione assistita che richiedono il prelievo degli spermatozoi dall’epididimo o dal testicolo, un congruo periodo di malattia, valutabile nell’ordine dei dieci giorni, è riconoscibile anche al lavoratore”.